Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 10/07/1986 (Rv. 447239 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITÀ - CONDIZIONI.*
I miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico assumono rilievo, con riferimento al diritto alla relativa indennità, soltanto qualora siano stati eseguiti con la procedura di cui agli artt. 11 e 14 della legge n. 11 del 1971 ovvero - se effettuati prima della entrata in vigore di tale legge - con il consenso del concedente, che non può reputarsi presunto, in Mancanza di prova contraria, sulla base della circostanza che i lavori effettuati abbiano comportato un notevole miglioramento fondiario. (v250/84, mass n 432512; (V 18/83, mass n 424810)9*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)