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Sez. 3, Sentenza n. 329 del 22/01/1990 (Rv. 464906 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464906-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*

I miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico assumono rilievo, con riferimento alla relativa indennità, soltanto qualora siano stati eseguiti con la procedura di cui agli artt. 11 e 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ovvero, se effettuati prima dell'entrata in vigore di tale legge, con il consenso del concedente. (Conf 4488/1986, mass n 447239; (Conf 3924/1984, mass n 435877).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1911 num. 11 art. 11, Legge 11/02/1911 num. 11 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)