diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1082 del 12/11/2015 Cc. (dep. 13/01/2016) Rv. 265958 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Nozione - Improntitudine dell'indagato alla recidivanza - È tale.
Stato
decisa il 2015-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265958-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'introduzione nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47 - del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, esplicitando un parametro già desumibile, nel sistema previgente, dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., attribuisce rilievo al dato personologico dell'inclinazione dell'indagato a commettere nuovi reati, che, in quanto manifestazione nel medesimo di un consolidato decadimento dei freni inibitori, ben può, pur a fronte di uno iato tra il fatto e l'instaurazione della cautela, esser desunto dalla ripetizione delle condotte oggetto di procedimento per un lungo lasso di tempo ed esser valutato tanto più concreto ed attendibile alla luce della perpetrazione di ulteriori reati in epoca successiva, sebbene non recente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)