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Sez. L, Sentenza n. 694 del 03/02/1989 (Rv. 461752 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER STRAORDINARIO DI TURNO - COMPUTABILITÀ SULLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E SUL TRATTAMENTO PER FERIE E RIPOSI SETTIMANALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461752-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER STRAORDINARIO DI TURNO - COMPUTABILITÀ SULLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E SUL TRATTAMENTO PER FERIE E RIPOSI SETTIMANALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ.*

Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e, quindi, non osta a che questa (nel rispetto del precetto dell'art. 36 cost. In tema di quantità della retribuzione) disponga di non includere un compenso di natura retributiva nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali ed anche legali, riguardo ai quali l'adozione del detto criterio di onnicomprensività non sia imposta da una specifica norma. Pertanto, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la questione della computabilità o meno del compenso per il cosiddetto straordinario di turno ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento per ferie e riposi settimanali va risolta alla stregua della disciplina collettiva (la cui interpretazione, nel caso di Disposizioni contrattuali di diritto comune, spetta al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.), atteso che l'istituto delle mensilità aggiuntive per tale personale è di origine esclusivamente contrattuale e considerato, quanto alle ferie ed ai riposi settimanali, che l'art. 36, terzo comma, cost. E l'art. 2109 cod. civ. richiamano genericamente la retribuzione e non richiedono affatto che questa comprenda qualsiasi elemento di carattere continuativo. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva risolto in senso negativo la suindicata questione, alla stregua degli accordi nazionali del 23 novembre 1946 e del 22 giugno 1973 nonché alla stregua degli accordi nazionali del 23 luglio 1976 e del 12 marzo 1980). (V 3360/88, mass n 458740; (V 996/88, mass n 457316; (V 7240/87, mass n 455352; (V 6190/87, mass n 454487; (V 5117/87, mass n 453714; (V 4715/86, mass n 447424).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)