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Sez. L, Sentenza n. 12494 del 10/11/1999 (Rv. 531015 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Rapporto di lavoro non pacificamente risoltosi per dimissioni - Giudizio circa la sussistenza di un atto di dimissioni - Valutazione delle dichiarazione delle parti e del materiale probatorio - Completezza e rigore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531015-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Nell'ipotesi in cui non sia pacifico che un rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, la valutazione dei possibili significati delle dichiarazioni delle parti o del materiale probatorio raccolto deve essere compiuta in maniera accurata e rigorosa, data la gravità delle conseguenze dell'accertamento su beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento. (Nella specie la S.C. ha annullato per vizio di motivazione e violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti relativi alla rilevanza dell'elemento letterale e del comportamento precedente e successivo, la sentenza con cui il giudice di merito, in un giudizio di impugnativa di un licenziamento, aveva di ufficio attribuito valore di dimissioni a una lettera del lavoratore precedente a quella di licenziamento, con la quale egli, facendo seguito a sue ripetute doglianze circa l'insufficienza dei mezzi messigli a disposizione, aveva declinato la responsabilità del servizio di patronato cui era preposto, peraltro continuando la prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)