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Sez. L, Sentenza n. 10648 del 26/10/1998 (Rv. 520114 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Causa della risoluzione del rapporto (licenziamento o dimissioni) - Tesi contrapposte delle parti - Valutazione del materiale probatorio - Rigore - Necessità - Accertamento delle dimissioni - Dichiarazione o comportamento negoziale univoci - Comunicazione idonea - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520114-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Nel caso di pacifica cessazione di un rapporto di lavoro e di tesi contrapposte circa la riconducibilità della stessa a licenziamento o a dimissioni, la valutazione dei possibili significati del materiale probatorio raccolto deve essere compiuta in maniera accurata e rigorosa, data la gravità delle conseguenze dell'accertamento su beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento; in particolare, riguardo all'ipotesi delle dimissioni, va verificato che la dichiarazione o il comportamento cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore contengano la manifestazione univoca dell'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata in modo idoneo comunicata alla controparte. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la proposta impugnativa di licenziamento per difetto di prova circa l'esistenza di un licenziamento; la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, che, oltre a non prendere in considerazione, una testimonianza che avrebbe confermato l'esistenza di un licenziamento, aveva ritenuto verosimile l'esistenza di dimissioni del lavoratore valorizzando l'insoddisfazione del medesimo per il lavoro oggetto del rapporto, senza neanche esaminare la questione della dedotta irritualità delle eventuali dimissioni, in riferimento alla prescrizione contrattuale della forma scritta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)