Sez. L, Sentenza n. 600 del 19/01/2000 (Rv. 532981 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Normativa intervenuta dopo la sentenza di primo grado, ma prima della proposizione dell'appello - Mancata deduzione di censure al riguardo nell'ambito del giudizio di appello - Deducibilità della suddette censure in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie relativa all'art. 22, comma trentaseiesimo della legge n. 724 del 1994.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Non può essere invocata per la prima volta nel giudizio di legittimità l'applicazione di una legge intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma anteriormente alla proposizione dell'appello senza che in proposito la suddetta sentenza sia stata investita di alcuna censura, dovendosi ritenere sul punto formato il giudicato e non potendo i motivi di ricorso per cassazione investire questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio di secondo grado. (In base al suddetto principio la S.C., in un giudizio avente ad oggetto la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull'indennità di fine rapporto, ha dichiarato inammissibile un motivo di ricorso riferito all'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha esteso il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione - già previsto per i crediti previdenziali - a tutti gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)