Sez. 1, Sentenza n. 6905 del 11/11/2003 Ud. (dep. 18/02/2004) Rv. 229989 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Utilizzazione di impianti installati nella procura della Repubblica - Acquisizione di detti impianti mediante noleggio presso privati - Irrilevanza - Necessità di decreto del P.M. ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. - Esclusione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
In tema di intercettazioni telefoniche, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell'uso di impianti installati nella procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilievo il titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi impianti, che ben può essere costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni da compiere. Anche in tale ultimo caso, poichè non ricorre l'ipotesi del ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, essendo gli apparecchi comunque installati presso la procura, non è necessaria l'adozione di un provvedimento del P.M. che documenti, ai sensi dell'ultima parte del comma terzo dell'art. 268 cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)