Sez. 6, Sentenza n. 2845 del 01/12/2003 Ud. (dep. 27/01/2004) Rv. 228419 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti installati nella procura della Repubblica - Noleggio per l'occasione di apparecchiature appartenenti a soggetti privati e loro utilizzazione presso l'ufficio giudiziario - Ammissibilità - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazioni telefoniche, l'osservanza della regola ordinaria di esecuzione, per la quale le operazioni devono essere compiute per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, è assicurata ogni qual volta dette operazioni si svolgano nell'ufficio giudiziario, a nulla rilevando l'eventualità che le apparecchiature utilizzate siano acquisite per l'occasione, anche mediante noleggio presso imprese private. Ne consegue che nei casi indicati, non ricorrendo il caso delle operazioni effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, il P.M. non è tenuto a documentare, con proprio provvedimento motivato, né la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza né l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)