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Sez. 4, Sentenza n. 35186 del 01/07/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 226387 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Esecuzione di intercettazioni telefoniche - Uso di impianti noleggiati da privati - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226387-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, l'utilizzazione di apparecchiature in disponibilità di privati, autorizzata con decreto motivato del P.M., è consentita solo allorquando esse possano farsi rientrare nel concetto di "impianti in dotazione alla polizia giudiziaria", di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.; tale ipotesi ricorre anche nel caso in cui sia nominato, quale ausiliario della Polizia giudiziaria, personale tecnico della ditta di cui siano stati noleggiati i suddetti impianti, i quali, pertanto, costituiscono "dotazione" della P.G., al pari di qualsiasi apparecchiatura che sia nella disponibilità, anche precaria, della stessa Polizia giudiziaria, sotto il cui diretto controllo è essenziale che avvengano le operazioni di ascolto e di registrazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)