Sez. 4, Sentenza n. 30 del 12/01/1996 Cc. (dep. 11/03/1996) Rv. 204169 - 01
Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità - In genere | Manifesta infondatezza - Nuovi elementi di prova addotti - Sommaria delibazione degli stessi e della loro astratta idoneità, nei termini in cui sono stati prospettati, a comportare la rimozione del giudicato - Dovere della Corte di appello - Sussistenza.
Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità - In genere
Per valutare l'ammissibilità o meno della richiesta di revisione, sotto il profilo della manifesta infondatezza, la Corte di appello deve limitarsi ad una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, nei termini in cui sono stati prospettati a comportare la rimozione del giudicato incidendo sostanzialmente ed in maniera favorevole sull'apprezzamento delle prove già raccolte e sul giudizio di colpevolezza a suo tempo scaturitone nonché facendo prevedere ragionevolmente che, soli o congiunti a quelli già esaminati nel corso del processo conclusosi con la sentenza di cui si chiede la revisione, possano condurre al proscioglimento del condannato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)