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Sez. 6, Sentenza n. 26329 del 14/02/2019 Ud. (dep. 14/06/2019) Rv. 275989 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Condanna per il reato ex art. 570 cod. pen. - Riqualificazione in appello nel reato di cui all'art. 570 bis cod. pen. - Violazione del principio di correlazione – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275989-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui, a fronte della condanna in primo grado per il delitto di cui all'art. 570 cod. pen., nel giudizio di appello il fatto sia qualificato ai sensi degli artt. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 – attualmente art. 570-bis cod. pen. – essendo tale riqualificazione prevedibile per l'imputato e non determinando la stessa una lesione dei diritti della difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)