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Sez. 6, Sentenza n. 14444 del 21/02/2023 Ud. (dep. 05/04/2023) Rv. 284579 - 03

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riqualificazione "in peius" del fatto contestato conseguente a difforme valutazione di prova dichiarativa - Obbligo di motivazione rafforzata – Sussistenza - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284579-03

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti - oltre a quello di motivazione rafforzata - nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, non valendo ad escludere un tale obbligo il fatto che, in tal caso, la sentenza riformata contenesse un giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)