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Sez. 2 - , Sentenza n. 38823 del 25/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019) Rv. 277094 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riqualificazione “in peius" del fatto contestato - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale – Esclusione – Obbligo di motivazione rafforzata – Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277094-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riqualificato il fatto ritenuto in primo grado reato tentato come consumato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)