Sez. 5, Sentenza n. 2493 del 21/11/2023 Ud. (dep. 19/01/2024) Rv. 285782-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Giudizio di appello - Riqualificazione del fatto in un reato più grave rispetto a quello ritenuto nella sentenza di condanna di primo grado - Obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)