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Sez. 2, Sentenza n. 9635 del 23/12/1987 (Rv. 456654 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - ACQUIRENTI - RICHIESTA DI CONDANNA SOLIDALE DEL VENDITORE E DEL COSTRUTTORE - COMPETENZA TERRITORIALE - LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO ILLECITO.*
Stato
decisa il 1987-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456654-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - ACQUIRENTI - RICHIESTA DI CONDANNA SOLIDALE DEL VENDITORE E DEL COSTRUTTORE - COMPETENZA TERRITORIALE - LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO ILLECITO.*

L'art. 1669 cod. civ., che prevede la responsabilità dello appaltatore per il pericolo di rovina di edificio o per gravi difetti della costruzione, benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in quanto tutelante l'esigenza di ordine pubblico della conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, onde, ove l'acquirente di una parte di immobile chieda la condanna solidale del venditore e dell'appaltatore al risarcimento del danno per gravi difetti di costruzione e pericolo di rovina dell'immobile compravenduto a norma dell'art. 1669 cit., ai fini della Competenza territoriale deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., al luogo in cui il fatto illecito (effetti dannosi dell'edificio) si è verificato ed in cui è sorta la relativa obbligazione risarcitoria. (V 1618/87, mass n 451028; (V 5623/85, mass n 442814; (V 3029/78, mass n 392469; (V 2452/70, mass n 348716; (V 1299/62, mass n 252106).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)