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Sez. 1, Sentenza n. 6528 del 11/05/1998 Ud. (dep. 03/06/1998) Rv. 210711 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Comunicazione - Tempestività - Necessità - Comunicazione pervenuta il giorno stesso dell'udienza - Tardività - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210711-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Per essere ritenuto legittimo, l'impedimento del difensore (nella specie per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi rappresentativi degli esercenti le professioni forensi) deve essere prontamente comunicato. Ne consegue che la comunicazione pervenuta il giorno stesso dell'udienza è da ritenere intempestiva. (Fattispecie relativa a giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in occasione della cui celebrazione il difensore aveva trasmesso, a mezzo telefax, comunicazione di adesione all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, pervenuta addirittura dopo la chiusura del dibattimento. Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale comunicazione irrituale perché tardiva, rilevando, peraltro, che il mezzo di trasmissione adottato non consentiva la verifica dell'autenticità della sua provenienza e che la dichiarazione di adesione non era accompagnata dalla dimostrazione dell'avvenuta comunicazione all'assistito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)