diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 936 del 16/02/1998 Cc. (dep. 13/03/1998) Rv. 209900 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Astensione dall'udienza in adesione a manifestazione di protesta - Rinvio dell'udienza - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209900-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Il difensore che, in adesione ad una manifestazione di protesta indetta dalla categoria professionale, intenda astenersi dal partecipare all'udienza ed ottenere il rinvio della stessa, ai sensi dell'art.486, comma 5, c.p.p. - rinvio, quello anzidetto, che rimane comunque subordinato, in un prudente bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, affidato al giudice procedente (cfr.sent. Corte costituzionale n.171/96), all'assenza di validi motivi di urgenza - è in ogni caso tenuto ad avanzare la propria richiesta con la dovuta tempestività, e ad essere quindi presente, al fine di rendere possibile l'immediata fissazione di un'altra udienza, senza carico, per l'amministrazione giudiziaria, di ulteriori avvisi.Egli deve inoltre fornire anche la prova di aver dato tempestiva comunicazione al proprio assistito della volontà di astenersi dall'udienza, sì da metterlo in grado di manifestare il proprio eventuale dissenso e, se del caso, di revocare il mandato provvedendo alla nomina di altro difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 18, Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)