Sez. 4, Sentenza n. 6270 del 08/11/2005 Cc. (dep. 17/02/2006) Rv. 233397 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Udienza di convalida - Ordinanza cautelare - Straniero alloglotta - Traduzione del provvedimento - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'indagato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la custodia cautelare in carcere, non può essere ricompresa fra le tassative cause di nullità previste dall'art. 292, comma ter, cod. proc. pen., né fra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)