Sez. 5, Sentenza n. 4585 del 24/10/1994 Cc. (dep. 12/12/1994) Rv. 200069 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa | Decreto archiviazione - Ricorribilità in cassazione - Limiti - Verifica dell'inammissibilità dell'opposizione e della fondatezza della notizia "criminis" - Necessità - Indicazione di mezzi di prova superflui o irrilevanti - Inammissibilità.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa
È ricorribile in cassazione il decreto di archiviazione emesso dal GIP "de plano", senza fissazione della camera di consiglio, nonostante l'opposizione della persona offesa, ed il decreto deve essere annullato qualora non contenga motivazione sotto entrambe i profili rilevanti indicati dall'art. 410 comma secondo c.p.p.: infondatezza della notizia e inammissibilità dell'opposizione. Tuttavia dovrà ritenersi inammissibile non solo l'opposizione che non indichi affatto l'oggetto delle investigazione ulteriori e i relativi elementi di prova, ma anche quella che proponga temi e mezzi di prova che appaiano con evidenza superflui, non pertinenti o irrilevanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)