Sez. 5, Sentenza n. 8426 del 06/11/2006 Cc. (dep. 28/02/2007) Rv. 236252 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Inammissibilità per mancata indicazione delle ulteriori indagini - Archiviazione "de plano" - Legittimità - Sussistenza - Ricorso della persona offesa sul requisito della infondatezza della notizia di reato - Inammissibilità.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'archiviazione "de plano" presuppone un'adeguata motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione e all'infondatezza della notizia di reato; tuttavia, la persona offesa, la cui opposizione sia riconosciuta inammissibile, per l'insussistenza dei requisiti di specificità e rilevanza delle ulteriori indagini, ex art. 410, comma primo, cod. proc. pen., non è legittimata a censurare in sede di legittimità il difetto di motivazione del provvedimento di archiviazione in ordine alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, considerato che la delibazione di inammissibilità costituisce momento preliminare alla archiviazione e che determina una situazione equivalente alla mancata opposizione della persona offesa. (Fattispecie nella quale la opposizione era fondata sulla prospettata necessità di una non meglio precisata "prosecuzione delle indagini", locuzione che la S.C. ha ritenuto non idonea a soddisfare la condizione di cui all'art. 410 cod. proc. pen., conseguentemente reputando legittima la archiviazione "de plano" pronunciata dal G.i.p.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)