Sez. 6, Sentenza n. 10773 del 05/03/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289562-01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Motivazione della sentenza di appello relativa ad altro imputato - Nullità - Sussistenza - Procedura di correzione dell'errore materiale - Possibilità di farvi ricorso - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
La sentenza di appello la cui motivazione afferisce ad un imputato diverso da quello giudicato, ancorché non inesistente, è nulla per mancanza assoluta di motivazione e non può essere emendata attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata alla rettifica di errori od omissioni formali, non determinanti nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, sicché la stessa, ove l'invalidità sia tempestivamente dedotta con impugnazione, dev'essere annullata con rinvio al giudice di secondo grado per la rinnovazione del giudizio.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)