Sez. 6, Sentenza n. 15263 del 20/03/2025 Ud. (dep. 17/04/2025) Rv. 287967-01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Allegazione di motivazione relativa ad altro imputato - Nullità della sentenza - Sussistenza - Procedura di correzione dell'errore materiale - Esclusione - Conseguenze - Ragioni.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
La sentenza d'appello che riporti una motivazione relativa ad altro imputato è nulla per mancanza assoluta di motivazione, pur se non inesistente, e dunque non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata, invece, a rettificare errori od omissioni formali non determinativi di nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, sicché, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, va annullata senza rinvio per la rinnovazione dell'intero giudizio di secondo grado.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)