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Sez. 5, Sentenza n. 16505 del 21/04/2006 Cc. (dep. 15/05/2006) Rv. 234453 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Dichiarazione di inammissibilità - Motivazione - Contenuto - Necessità - Omissione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234453-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto. (In motivazione la Corte ha osservato che è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione, nonostante l'opposizione della persona offesa, con la clausola di stile "alla luce delle considerazioni svolte, le indagini suppletive sono ininfluenti", senza invece chiarire quali fossero le investigazioni suppletive richieste e le ragioni della ritenuta ininfluenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)