Sez. 6, Sentenza n. 19210 del 23/04/2015 Cc. (dep. 08/05/2015) Rv. 263566 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento - Sostituzione della statuizione relativa alle modalità di pubblicazione della sentenza - Utilizzo della procedura ex art. 130 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
È illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. per modificare la statuizione della sentenza di patteggiamento, concernente la pubblicazione a spese dell'imputato dell'estratto della sentenza, conformemente alla volontà delle parti documentata da verbale di udienza prevedendo la pubblicazione dell'estratto su un determinato quotidiano nazionale anziché (come convenuto nell'accordoi) sul sito internet del Ministero della giustizia, poiché il provvedimento che ne consegue costituisce non un rimedio ad un errore materiale, bensì un atto che altera un dato essenziale dal contenuto dell'accordo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)