Sez. 4, Sentenza n. 41582 del 03/11/2010 Ud. (dep. 24/11/2010) Rv. 248460 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Omessa concessione della condizionale in sentenza di patteggiamento - Provvedimento assumibile dalla Corte di cassazione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
Qualora il giudice del patteggiamento abbia omesso di pronunciarsi, nella sentenza di applicazione della pena concordata, il beneficio della sospensione condizionale, inserito nel patto, e dal tenore della decisione possa desumersi che la mancata pronuncia sia da ascrivere a mera omissione materiale, a quest'ultima può ovviare la Corte di cassazione, disponendo direttamente l'integrazione sul punto della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)