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Sez. 1, Sentenza n. 36257 del 29/09/2010 Cc. (dep. 11/10/2010) Rv. 248284 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sentenza priva del riferimento alla concessione della condizionale concordata tra le parti - Rettificabilità con la procedura di correzione dell'errore materiale - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248284-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La sentenza di patteggiamento che non contenga la concessione della sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo delle parti, non può essere rettificata "in parte qua" con la procedura di correzione dell'errore materiale. (Nella specie, in cui nel dispositivo di sentenza risultava un segno di cancellazione sulla dicitura di concessione della sospensione condizionale, il beneficio non poteva essere concesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)