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Sez. 6, Sentenza n. 12516 del 12/03/2008 Cc. (dep. 20/03/2008) Rv. 239331 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di sospensione condizionale della pena - Omissione materiale suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239331-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione equivale all'obiettiva assenza di un capo della sentenza, che comporta l'invalidità della decisione stante la natura inscindibile della richiesta. (Fattispecie nella quale la concordata sospensione era stata riportata nella motivazione della sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)