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Sez. L, Sentenza n. 11402 del 30/08/2000 (Rv. 539887 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto di agenzia commerciale - Determinazione - Disciplina ex art. 1751 cod. civ. come sostituito dall'art. 4 D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303 - Deroga della contrattazione collettiva non pregiudizievole per l'agente - Validità.
Stato
decisa il 2000-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539887-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303 (attuativo della Direttiva Comunitaria n. 86/653), vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti; non trattandosi, peraltro, di una inderogabilità assoluta ed essendo consentita alle parti la deroga non pregiudizievole per l'agente, deve ritenersi ugualmente consentita alla contrattazione collettiva una modificazione pattizia di quei criteri, considerato l'ampio spazio che alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l'ordinamento italiano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)