Sez. 1, Sentenza n. 12982 del 19/02/2004 Cc. (dep. 17/03/2004) Rv. 227519 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Condizioni ostative alla concessione - Superamento - Accertato distacco dalla criminalità organizzata - Sufficienza - Esclusione - Effettività anche della collaborazione con la giustizia - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Al fine del superamento, nei confronti di condannati per determinati reati, della condizione ostativa alla concessione di alcune misure alternative alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) stabilita dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non è sufficiente l'accertata recisione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma occorre anche il requisito della sua effettiva collaborazione con la giustizia, alla quale sono equiparate la collaborazione impossibile e quella cd. "irrilevante". V. Corte cost., sentenze 27 luglio 1994 n. 357 e 1 marzo 1995 n. 68
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)