Sez. L, Sentenza n. 1347 del 08/02/1988 (Rv. 457499 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - FORMA SCRITTA - MOMENTO RILEVANTE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - FORMA SCRITTA - MOMENTO RILEVANTE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
La Forma scritta, richiesta "ad substantiam dall'art. 2096 cod. civ. per il patto di assunzione in prova e la cui Mancanza determina l'immediata ed automatica conversione del rapporto in rapporto definitivo, deve sussistere sin dal momento della Costituzione di quest'ultimo, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, ammettendosi soltanto la non contestualità della sottoscrizione delle parti prima della esecuzione del contratto, non anche la successiva documentazione della clausola mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, ciò risolvendosi nell'inammissibile convalida di atto nullo. Pertanto, detto requisito formale non è soddisfatto dalla sola lettera di assunzione, proveniente dal datore di lavoro e contenente la previsione del periodo di prova, mentre sono irrilevanti sia i motivi che possono avere indotto il lavoratore a rifiutare o ritardare la sottoscrizione adesiva sia, una volta accertata la posticipazione dell'atto scritto all'assunzione, l'eventuale simulazione (relativa) limitata al patto di prova, in quanto il patto dissimulato (che dovrebbe prevedere la contestualità tra inizio del rapporto di lavoro e pattuizione del periodo di prova) sarebbe esso stesso nullo, per Mancanza del requisito della Forma scritta, come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 1414, comma secondo, cod. civ.. (V 1670/87, mass n 451062; (V 1230/86, mass n 441280; (V 5939/83, mass n 430769; (V 1756/83, mass n 426600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)