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Sez. 1, Sentenza n. 4556 del 06/05/1998 (Rv. 515138 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Incarico conferito - Contenuto - Estensione - Alle attività accessorie e successive - Doverosità delle attività accessorie e successive - Limiti - Fattispecie in tema di cessione di credito.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515138-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Il principio secondo cui l'incarico conferito dalle parti al notaio comprende lo svolgimento ad opera del professionista delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti stesse, riguarda le attività che concernono le condizioni di validità e perfezione dell'atto, ossia quelle necessarie perché l'atto possa realizzare il suo scopo tipico. L'incarico, pertanto, se può estendersi fino a comprendere attività che attengano all'efficacia dell'atto "erga omnes", ottenibile mediante strumenti specifici e predeterminati legislativamente (quali la trascrizione o l'iscrizione in pubblici registri, senza i quali l'atto non può raggiungere appieno il suo scopo tipico), non può estendersi fino a comprendere l'efficacia dell'atto nei confronti di un determinato soggetto, a meno che questa non concreti l'unico scopo cui l'atto è destinato e che lo strumento per ottenerla non costituisca l'unico possibile (la S.C. ha così escluso che l'incarico conferito al notaio di redigere un atto di cessione di credito comprenda, come attività doverosa, anche la notifica della cessione stessa al debitore ceduto e che, quindi, il mancato espletamento di tale attività fondi la responsabilità per colpa lieve del professionista ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)