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Sez. 4, Sentenza n. 992 del 18/07/2013 Cc. (dep. 13/01/2014) Rv. 259079 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Richiesta di decreto penale di condanna - Prova mancante, insufficiente o contraddittoria - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259079-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui ritenga sussistente una delle cause tassativamente indicate dall'art. 129 cod. proc. pen., e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria. (Fattispecie in cui il G.i.p. aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova di responsabilità per il reato di cui all'art. 187, cod. strada le tracce di stupefacenti riscontrate nei liquidi biologici dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)