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Sez. 1, Sentenza n. 38599 del 07/10/2005 Cc. (dep. 20/10/2005) Rv. 232950 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna - Inaccoglibilità - Provvedimenti del G.i.p. - Assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232950-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

La sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. può essere pronunziata dal G.i.p., che abbia rigettato la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, solo per una delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 129 cod. proc. pen. e non anche per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., il quale si riferisce alla sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si é formata la prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)