Sez. 3, Sentenza n. 4865 del 14/05/1998 (Rv. 515437 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Relativa - Eccezione rilevabile dal curatore - D'ufficio o dalla controparte - Esclusione - Inerzia degli organi fallimentari - Conservazione della capacità di agire per la tutela di diritti patrimoniali - Impugnabilità della sentenza emessa nei suoi confronti prima del fallimento - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ
E ammissibile l'impugnazione della sentenza da parte del fallito, emessa prima del fallimento, perché egli conserva la capacità di agire, anche processuale, per i diritti patrimoniali non curati dagli organi fallimentari, e in ogni caso l'eccezione di difetto di capacità può esser sollevata soltanto dal curatore nell' interesse della massa dei creditori, ma non d'ufficio o dalla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)