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Sez. 3, Sentenza n. 4865 del 14/05/1998 (Rv. 515437 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Relativa - Eccezione rilevabile dal curatore - D'ufficio o dalla controparte - Esclusione - Inerzia degli organi fallimentari - Conservazione della capacità di agire per la tutela di diritti patrimoniali - Impugnabilità della sentenza emessa nei suoi confronti prima del fallimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515437-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

E ammissibile l'impugnazione della sentenza da parte del fallito, emessa prima del fallimento, perché egli conserva la capacità di agire, anche processuale, per i diritti patrimoniali non curati dagli organi fallimentari, e in ogni caso l'eccezione di difetto di capacità può esser sollevata soltanto dal curatore nell' interesse della massa dei creditori, ma non d'ufficio o dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)