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Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004 (Rv. 577463 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO | Leasing finanziario - Richiesta di pagamento dei canoni da parte del concedente - Eccezione dell'utilizzatore ex art. 1463 cod. civ. della mancata consegna dei beni da parte del fornitore - Clausola di esonero dalla responsabilità del concedente per la mancata consegna dei beni - Validità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577463-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO

Nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito laddove affermava che è interesse del concedente ricevere il verbale di consegna, prima di iniziare i pagamenti nei confronti del fornitore, per paralizzare l'eccezione di mancata consegna da parte dell'utilizzatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)