Sez. 3, Sentenza n. 2500 del 07/07/1999 Cc. (dep. 26/08/1999) Rv. 214437 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Udienza innanzi al tribunale del riesame - Esibizione di elementi e documenti da parte del P.M. - Acquisiti precedentemente alla richiesta della misura - Non presentati al g.i.p.- Possibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di misure cautelari non è possibile, per il P.M., esibire, nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale del Riesame, elementi e documenti a carico dell'indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. Giustifica tale conclusione il rilievo che il P.M. ha l'obbligo di presentare al giudice, sin dal momento della richiesta, tutti gli elementi su cui la stessa si fonda. Diversamente si correrebbe il rischio della trasmissione dilazionata degli atti ad opera dello stesso P.M., con l'inevitabile pregiudizio, per la parte privata, di non potere esaminare detti atti ed estrarne copia, anche perché gli stessi atti debbono essere nella disponibilità effettiva, e non solo giuridica, del difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 22, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 2 n. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38 com. 2 n. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 2 n. 3, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38 com. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)