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Sez. L, Sentenza n. 5401 del 05/04/2003 (Rv. 561939 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Applicabilità nei confronti delle "organizzazioni di tendenza" ex art. 4, legge n. 108 del 1990 - Esclusione - Presupposti - Svolgimento di attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione di culto - Caratterizzazione 'ideologicà - Necessità - Esclusione - Organizzazione avente ad oggetto la promozione della cultura dell'handicap - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561939-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la disciplina stabilita per le cc.dd. "organizzazioni di tendenza" dall'art. 4, legge n. 108 del 1990, che esclude l'operatività della tutela reale stabilita dall'art. 18, legge n. 300 del 1970 è applicabile alle associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione, non essendo necessario che dette attività presentino una "caratterizzazione ideologica", che pure può connotare alcune di esse (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha affermato che l'attività svolta dall'Associazione ricorrente - Associazione italiana per l'assistenza agli spastici - di "natura culturale" e consistente nella "promozione dello sviluppo della cultura dell'handicap" è riconducibile alla previsione dell'art. 4, legge n. 108 del 1990).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)