Sez. L, Sentenza n. 5589 del 18/04/2002 (Rv. 553810 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Disciplina legale ex art. 14 e 36 legge n. 829 del 1973 - Derogabilità da parte dell'autonomia negoziale - Esclusione - Commisurazione dell'indennità all'ultimo stipendio - Necessità - Aumenti stipendiali "scaglionati" nel tempo - Aumenti decorrenti da data successiva alla cessazione del rapporto - Computo ai fini dell'indennità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ
La regolamentazione dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri trova fondamento nelle relative disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (art. 14 e 36), che - rimaste inalterate anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto e della trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva - non conferiscono all'autonomia negoziale (individuale o collettiva) il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale; pertanto, dovendo essere l'indennità di buonuscita commisurata all'ultimo stipendio, alla stregua delle predette disposizioni normative, nel relativo calcolo non può tenersi conto degli aumenti stipendiali che - a seguito dello "scaglionamento" nel tempo degli incrementi spettanti nel periodo di vigenza di un dato accordo economico - vengano a maturare in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 36 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Legge 30/05/1995 num. 204 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)