Sez. 1, Sentenza n. 2600 del 04/02/2010 (Rv. 611614 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE | Pronuncia di nullità del tribunale ecclesiastico - Passaggio in giudicato - Effetti - Giudizio di cessazione degli effetti del matrimonio pendente in grado d'appello - Statuizioni economiche della sentenza di primo grado - Caducazione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE
Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'efficacia, nell'ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, intervenuta in pendenza del giudizio d'appello per la cessazione degli effetti civili del matrimonio medesimo, determinando il venir meno del vincolo coniugale, travolge la sentenza civile di divorzio emessa in primo grado e le statuizioni economiche in essa contenute, in quanto tali statuizioni presuppongono la validità del matrimonio e del vincolo conseguente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)