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Sez. 2, Sentenza n. 2571 del 25/08/1971 (Rv. 353650 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - NATURA DELLA NORMA CHE IMPONE LA DISTANZA (INTEGRATIVA O NON DEL COD CIV) - VIOLAZIONE - SANZIONI CONSEGUENTI.*
Stato
decisa il 1971-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353650-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - NATURA DELLA NORMA CHE IMPONE LA DISTANZA (INTEGRATIVA O NON DEL COD CIV) - VIOLAZIONE - SANZIONI CONSEGUENTI.*

Gli artt 871 e 872 cod civ distinguono le norme delle leggi speciali e dei regolamenti in materia edilizia, in norme integrative delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato e norme che, mentre tendono anche a garantire una migliore coesistenza ed utilizzazione della proprieta privata nell'interesse dei singoli proprietari, sono principalmente rivolte ad assicurare il soddisfacimento di interessi generali, quali sono quelli inerenti alle necessita igieniche della popolazione ed alla tutela dell'estetica edilizia. A tale distinzione corrisponde, nel caso di violazione delle norme, una diversa tutela del privatò diritto ad ottenere l'eliminazione dello stato di cose antigiuridico, nella prima ipotesi, e diritto al risarcimento dei danni, nel secondo caso. Ne consegue che, se le prescrizioni delle leggi speciali e dei regolamenti locali che fissano l'altezza massima dei fabbricati, in se e per se considerata, senza alcun riferimento all'ampiezza del distacco da altre costruzioni, in quanto dettate in vista del prevalente interesse pubblico, debbono farsi rientrare in quella categoria di norme edilizie per la violazione delle quali l'art 872 cod proc civ non attribuisce al privato altra Azione all'infuori di quella diretta a conseguire il risarcimento del danno, a conclusione diversa deve pervenirsi quando l'altezza massima dei fabbricati venga concretamente determinata con una proporzione in rapporto alla larghezza degli spazi antistantì in questa ipotesi ben puo dirsi che, trattandosi di altezza relativa, essendo cioe dalla norma consentita una determinata altezza in rapporto ad una determinata distanza, altezza e distanza sono termini correlativi, dei quali il secondo diviene preminente perche e esso che condiziona la dimensione dell'altezza. Cio e sufficiente a far considerare la norma come integrativa delle Disposizioni del codice civile sulle distanze, con la conseguenza che ove venga elevato un fabbricato ad una distanza minore di quella consentita dal rapporto distanza-altezza, si viene a violare una prescrizione che, per una costruzione di quella determinata altezza, impone una distanza maggiore. (V 3724'68, mass n 337057' 969'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 871, Cod. Proc. Civ. art. 872

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)