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Sez. L, Sentenza n. 3918 del 16/06/1981 (Rv. 414577 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - RISCHIO ASSICURATO - ATTIVITA NON MANUALI MARGINALMENTE O INDIRETTAMENTE COLLEGATE CON QUELLE MANUALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414577-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - RISCHIO ASSICURATO - ATTIVITA NON MANUALI MARGINALMENTE O INDIRETTAMENTE COLLEGATE CON QUELLE MANUALI - ESCLUSIONE.*

La legge 19 gennaio 1963 n 15 ed il tu 30 giugno 1965 n 1124, riferendo l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese, implicitamente escludono dal rischio coperto quanto al lavoratore puo accadere nello svolgimento di attivita solo marginalmente o indirettamente collegate con quella manuale, quali quelle, in genere, di direzione e amministrazione dell'impresa e, in particolare, di visita a clienti e fornitori. (Conf 6589/79, mass n 403330; (Conf 4234/79, mass n 400752).*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1963 num. 15 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)