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Sez. 1, Sentenza n. 2735 del 16/12/2010 Cc. (dep. 26/01/2011) Rv. 249382 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Straniero alloglotto - Ordinanza all'esito di udienza di convalida - Traduzione in lingua a lui nota - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249382-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

L'obbligo di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare nella lingua nota al destinatario, di cui sia accertata l'ignoranza della lingua italiana, non è escluso dal fatto che detta ordinanza sia adottata all'esito dell'udienza di convalida di arresto nel corso della quale l'indagato sia stato assistito da interprete.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)