Sez. 3, Sentenza n. 4958 del 25/09/1979 (Rv. 401613 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE AL COSTO DELLA VITA - VALIDITA - LIMITI TEMPORALI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE AL COSTO DELLA VITA - VALIDITA - LIMITI TEMPORALI.*
Le clausole di adeguamento del canone di locazione al costo della vita importano soltanto una variazione della quantita monetaria, lasciando fermo il suo valore effettivo: esse non costituiscono percio aumenti del canone e debbono ritenersi valide anche nel periodo di blocco dei canoni sancito dall'art 8 della legge 26 novembre 1969, n 833, fino all'entrata in vigore del DL 24 luglio 1973, n 426, che ne ha disposto espressamente l'inefficacia, distinguendole dalle clausole di aumento del canone, delle quali ha ribadito la nullita, gia legislativamente prevista. (Conf 4297/78, mass n 393960).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)