Sez. 1, Sentenza n. 41717 del 19/10/2005 Cc. (dep. 22/11/2005) Rv. 232889 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 41 bis - Decreto di proroga - Motivazione specifica - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime carcerario differenziato di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario, il decreto di proroga deve essere sorretto da una motivazione specifica ed autonoma circa la persistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza, non essendo legittima una motivazione apparente o stereotipa nè una sorta di automatismo nella proroga medesima. (La Corte ha precisato che rimane intatto a carico dell'autorità amministrativa il dovere di esplicitare gli elementi da cui risulta che non è venuto meno il pericolo di contatti tra il condannato e altri esponenti di associazioni criminali).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)