Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 10/01/2005 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230554 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Decreto ex art. 41bis ord. pen. - Proroga - Motivazione - Specificità rispetto al provvedimento originario di applicazione - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Anche i decreti di proroga del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), analogamente a quelli che lo dispongono, devono essere dotati di congrua e autonoma motivazione in ordine agli specifici elementi da cui risulti la permanenza attuale delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza, correlate ai pericoli insorgenti dalla persistente capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata che le misure mirano a prevenire. Ne consegue che non sono consentite, per una sorta di inammissibile automatismo, immotivate proroghe del regime di detenzione speciale, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)