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Sez. 3, Sentenza n. 6752 del 06/08/1987 (Rv. 454958 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454958-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di preavviso di recesso dal contratto di locazione, l'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è finalizzato unicamente a concedere al conduttore un lasso di tempo reputato dal legislatore congruo per il reperimento di altra abitazione. La norma, pertanto, non stabilisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di rilascio ed il preavviso può essere attuato anche con l'atto introduttivo del giudizio, dovendosi in tal caso disporre il rilascio per un'epoca che faccia salvo il semestre (decorrente dall'atto stesso) a favore del conduttore. (V 4449/85, mass n 441907; (V 7412/83, mass n 432010; (Conf 6595/84, mass n 438142; (Conf 7412/83, mass n 432010; (Conf 6478/82, mass n 424115).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)