Sez. 1, Sentenza n. 43450 del 15/11/2005 Cc. (dep. 30/11/2005) Rv. 233194 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento di rinnovazione della sospensione delle regole del trattamento nei confronti di condannati per determinati reati - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Motivazione - Requisiti - Fattispecie: posizione apicale all'interno di Cosa Nostra.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disposizione di cui al comma secondo-bis dell'art. 41 bis della L. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) - relativa alla rinnovazione della sospensione delle regole di trattamento penitenziario - non comporta un inversione dell'onere della prova a carico del detenuto circa l'assenza di contatti con associazioni criminali, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, deve dare congrua motivazione in ordine al convincimento circa gli elementi dai quali risulti che la capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno. In particolare, una volta verificata con sentenza passata in giudicato l'affiliazione di un detenuto a "Cosa Nostra" e la sua posizione apicale, la permanenza del vincolo associativo può ritenersi connaturata all'ontologia di tale associazione, in quanto è legittimo dedurre - purché sia data rigorosa motivazione circa la mancanza di elementi atti a dimostrare il venire meno della capacità di collegamento con l'organizzazione criminale - che l'ordinario regime detentivo risulti inidoneo ad interrompere tale capacità di collegamento.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)