Sez. 1, Sentenza n. 14551 del 03/03/2006 Cc. (dep. 27/04/2006) Rv. 233944 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime carcerario differenziato - Sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento penitenziario - Decreto di proroga - Finalità - Parametri valutativi da utilizzare.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento penitenziario, ex art. 41 bis della L. n. 354 del 1975, la sussistenza dei collegamenti tra il detenuto e l'associazione criminale deve consistere nella concreta possibilità per il condannato di riprendere i vincoli associativi e di continuare ad essere utile alla organizzazione anche all'interno del circuito carcerario ordinario, qualora il regime detentivo differenziato dovesse venire meno. Per valutare tali requisiti occorre tenere conto di vari parametri, quali, ad esempio, il profilo criminale del soggetto, i risultati del trattamento penitenziario, la pregressa posizione dello stesso all'interno della "cosca" di appartenenza, l'operatività del sodalizio criminale alla luce delle informazioni fornite dalle autorità, il tenore di vita dei familiari; non è peraltro necessaria l'analisi e l'utilizzazione di tutti i parametri, essendo sufficiente anche la presenza di alcuni di essi purché le risultanze non siano in contraddizione con elementi di elevato spessore, quali ad esempio la dissociazione o la prova dell'avvenuta estromissione del detenuto dal circuito criminale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)