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Sez. 1, Sentenza n. 12353 del 06/11/1999 (Rv. 530941 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Giudizi in corso - Sentenza Corte Cost. 283 del 1993 - Diritto di accettare l'indennità - Nuova determinazione amministrativa - Necessità.
Stato
decisa il 1999-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530941-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

Nella situazione di diritto transitorio, in cui, all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, intervenuto il decreto di esproprio, penda ancora il contenzioso sulla misura dell'indennità, la disposizione deve trovare un necessario adeguamento nella prospettiva aperta da Corte Cost. 16 giugno 1993, n. 283, nel senso che la cessione volontaria non può perfezionarsi sulla determinazione della p.a. attuata nel corso del procedimento amministrativo ormai concluso, ma postula una nuova offerta adeguata al sopravvenuto criterio normativo, e, se tale offerta sia mancata, il comportamento omissivo dell'espropriante, cui è addebitabile l'impossibilità della definizione consensuale, non può frustrare il diritto dell'espropriato all'indennità non decurtata, che deve perciò essere riconosciuto attraverso la determinazione giudiziale dell'indennità stessa secondo il criterio dell'art. 5 bis, primo comma, esclusa l'applicazione della riduzione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)